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Etica Politica

Quando il saluto romano è reato

Di Gianluca Amadori

19 LUGLIO 2026

Quando il saluto romano è reato

Il saluto romano viene ostentato sempre più frequentemente in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, così come ormai pare essere tristemente di moda una narrazione che guarda con nostalgia al Ventennio e alla politica di Benito Mussolini. Conseguenze, con tutta evidenza, del clima che si respira in questi anni, con partiti di destra al governo e un consenso in crescita, in tutta Europa, e non solo, da parte degli schieramenti più estremisti. Fatto sta, che ogni saluto romano scatena forti reazioni, prese di posizione di condanna, polemiche e contestazioni da parte di esponenti delle forze democratiche, preoccupati dal rischio che il pensiero fascista possa tornare a radicarsi nella società italiana; mentre sul fronte opposto la tendenza è a sdrammatizzare, a banalizzare il significato del gesto, a collocarlo nell’ambito della libertà di espressione che è diritto di ogni cittadino.

Per meglio capire dove si collochi il confine della libertà di espressione, e dove inizi l’illecito punito dalla legge, è interessante leggere l’ultima sentenza della Corte di Cassazione sull’argomento, le cui motivazioni sono state depositate all’inizio di luglio: quella con cui è stata confermata la condanna a sei mesi di reclusione, e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, che la Corte d’Appello di Venezia (presidente Cristina Cavaggion, giudice estensore David Calabria) ha inflitto all'ex consigliere comunale di Verona, Andrea Bacciga, accusato di aver risposto con il saluto romano, il 26 luglio del 2018, alla manifestazione di un gruppo di attiviste femministe dell'associazione "Non una di meno" che, durante una seduta del Consiglio comunale di Verona, si era seduto tra il pubblico indossando costumi simili a quelli della fiction "Il racconto dell'ancella" (The Handmaid's Tale), per protestare contro la presentazione di due mozioni leghiste tese a favorire alcune associazioni antiabortiste. In primo grado, nel novembre del 2022, Bacciga era stato assolto dal Tribunale di Verona, ma la procura ha propose appello e, nell’ottobre del 2025, la Corte di Venezia ha capovolto la decisione. La pena è quindi diventata definitiva, nel maggio del 2026, con la sentenza numero 435 emessa dalla Suprema Corte.

Il reato in discussione è quello previsto dall'articolo 5 legge della legge 645/1952 che punisce le manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista concretamente idonee, per le caratteristiche dell'azione, a raccogliere adesioni a tale partito o a contribuire a diffondere idee finalizzate alla sua ricostituzione.

Affinché il reato si configuri non è sufficiente il fatto il sé, cioè alzare il braccio per fare il saluto romano. La prima sezione della Corte di Cassazione spiega che è necessario provare la «sussistenza degli elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di “emulazione” del partito fascista, insito nella sua fattispecie: occorre, perciò, valutare in concreto la sussistenza di tale pericolo, tenendo conto di elementi fattuali quali il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo in cui il gesto viene compiuto, l'immediata ricollegabilità di quest'ultimo al citato partito, il numero dei partecipanti.»

La stessa questione era stata affrontata nel 2024 dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali, con la sentenza 16153, hanno precisato che, «ferma restando la condotta materiale sanzionata, consistente nel gesto del saluto romano compiuto nel corso di una pubblica riunione, l'art. 5 legge n. 645/1952 ne punisce il plateale richiamo al disciolto partito fascista, intendendo tutelare la norma costituzionale che ne vieta la riorganizzazione e gli stessi valori fondanti l'attuale regime democratico realizzato dalla Costituzione, fornendo una tutela anticipata rispetto al pericolo di una ricostituzione di una struttura associativa dichiaratamente antidemocratica.»

Nel caso di Verona, i giudici della prima sezione penale della Cassazione (presidente Giuseppe De Marzo, relatore Paola Masi) scrivono che la sentenza della Corte d’appello di Venezia ha ben spiegato e motivato la sussistenza dei requisiti necessari a configurare il reato di apologia del fascismo, e dunque va confermata, respingendo tutti i motivi di appello proposti dalla difesa dell’imputato. In primo luogo per quanto riguarda la ricostruzione del fatto «come una effettiva esibizione del “saluto fascista” evocante il disciolto partito fascista, come già accertato dalla sentenza di primo grado con motivazione non contestata dal ricorrente – si legge nella sentenza 435/2026 - Non solo le testimonianze sono state sostanzialmente univoche in merito alla descrizione del gesto, ma esse sono state confermate dallo stesso imputato, che ha dapprima riconosciuto la natura politica del gesto compiuto mediante una dichiarazione resa in Consiglio comunale e mediante la pubblicazione, sul suo profilo Facebook, di un commento alla vicenda contenente una frase di Mussolini, e l'ha poi di fatto ribadita in sede di esame dibattimentale, sia pure attribuendo a tale saluto, inverosimilmente non definito ”romano”, una natura solo provocatoria. La natura di detto gesto come “esibizionismo fascista”, peraltro, anche a voler prescindere dal dato decisivo del razionale apprezzamento operato dai giudici di merito, non è stata negata nel ricorso proposto contro la sentenza, che non è stata impugnata sul punto.»

I giudici della Cassazione hanno quindi valutato l'idoneità del saluto romano a concretizzare il pericolo di una riorganizzazione del partito fascista, con ciò escludendo che esso potesse essere ricompreso tra quelli tutelati dall’articolo 21 della Costituzione: «Il gesto in questione non è stato visto da poche persone politicamente contrarie all'ideologia fascista e perciò non influenzabili, bensì anche da alcuni consiglieri appartenenti a fazioni politiche di destra, più sensibili ad una eventuale adesione a tale ideologia, e da tutto il pubblico presente, solo in parte costituito da persone non influenzabili. Inoltre, l'idoneità del gesto deriva, come valutato dalla sentenza impugnata, dalla sua diffusione mediatica, direttamente conseguente al contesto in cui esso è stato compiuto, diffusione di cui il ricorrente era certo, e a cui ha contribuito mediante la pubblicazione di ulteriori commenti sul proprio profilo Facebook.»

Secondo la Cassazione, le concrete modalità con cui è stato eseguito il saluto romano e il contesto in cui è stato compiuto «rendevano certo che esso avrebbe scatenato una reazione politica che avrebbe travalicato i confini del Consiglio comunale, ed avrebbe raggiunto la totalità dei cittadini, informandoli della vicenda e quindi del gesto stesso e del suo significato.»

Accertata anche «la piena volontarietà del gesto e la consapevolezza del suo significato di “esaltazione fascista” […] azione con la quale il ricorrente ha inteso volutamente e consapevolmente inserirsi, in modo eclatante, in un percorso di progressiva rilegittimazione pubblica dell'ideologia.»

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