È pendente da ormai sedici mesi alla Camera dei deputati un disegno di legge costituzionale a tutela delle vittime di reato, approvato all’unanimità in prima lettura dal Senato il 14 gennaio 2025. Il testo è radicalmente semplice (“La Repubblica tutela le vittime di reato”) ed ha superato le prime ostilità di qualche avvocato penalista (presente anche in parlamento) per ragioni di buon senso istituzionale e sociale e per venire incontro alle richieste di oltre 150 associazioni, sparse su tutto il territorio nazionale: quelle sorte, ad esempio, a tutela delle vittime di disastri, stragi, omicidi sul lavoro, patologie professionali come l’amianto, crimini ambientali. In prima battuta, l’iniziativa di modifica dell’art. 111 della Costituzione riguardava più che altro il processo penale (da cui qualche perplessità e contrasto). Nel corso dei lunghi e accurati lavori al Senato, alla modifica è stato dato un respiro più ampio, inserendola nell’art. 24, così caratterizzandola come tutela a tutto tondo, attinente sì ai risvolti penali, ma pure a quelli amministrativi, assistenziali e previdenziali.
Già al momento della riforma dell’articolo 111 della Costituzione nel 1999 per l’introduzione nell’ordinamento italiano del cosiddetto “giusto processo”, era stata rilevata una grave mancanza. Il giusto processo avrebbe dovuto (e dovrebbe) riguardare tutte le parti, ma la riforma si era scordata di considerare e di tutelare le vittime di reato, le parti offese dal reato, che per certi versi sono parti necessarie più degli stessi incolpati. Era talmente evidente questa mancanza che, nella successiva XIV legislatura, venne presentato alla Camera dei deputati un nuovo disegno di legge costituzionale, sottoscritto da tutti i capigruppo (Boato, Castagnetti, Intini, La Russa, Rizzo, Pecoraro Scanio, Elio Vito e Violante, tra gli altri). Si trattava del disegno di legge A.C. n. 4251 del 31 luglio 2003, che sul punto così si esprimeva:
“Manca una previsione di tutela della vittima dei reati, nonostante si sia voluto accentuare il contenuto accusatorio del processo penale, e dunque la sua natura di processo di parti cui assegnare condizioni di parità. Si tratta allora di colmare questa lacuna restituendo, in linea con i principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza, diritto di cittadinanza processuale alle vittime del reato. È noto come oggi la vittima del reato non trovi alcuno spazio di tutela se non sia, al tempo stesso, costituita parte civile. Peraltro, l’esercizio dell'azione civile in sede penale è visto con scarso favore dal sistema, in quanto appesantisce inevitabilmente l’iter processuale e costituisce un ostacolo alla rapida definizione del processo. Ecco perché la vittima viene emarginata nei procedimenti speciali che eliminano il dibattimento…”.
Parole chiare, che però rimasero per anni e anni lettera morta, perché quella proposta non fece molta strada. Parole chiare, scritte dal legislatore costituzionale, che in realtà sintetizzavano (e sintetizzano) una situazione di fatto ancora più grave. Pur essendo stata cambiata nel frattempo (è passato un quarto di secolo!) qualche norma ordinaria, chi ha esperienza di procedimenti penali con la presenza di vittime di reato può essere buon testimone di come nelle aule di giustizia si percepisca ancora chiaramente una sensazione di fastidio, di malcelata cattiva sopportazione, rispetto alla presenza e al ruolo delle vittime e di chi le rappresenta. Da parte sì dei difensori degli accusati, ma purtroppo pure da parte di qualche magistrato, a tutti i livelli: le vittime vengono viste come dei rompiscatole, dei perditempo, in cerca solo di soldi. A ciò conseguono inviti, più o meno espliciti, a non far perdere tempo e a rivolgersi, nel migliore dei casi, al giudice civile per ottenere qualsiasi ristoro di natura economica. La brutalità e l’arroganza insiti a tali inviti non si peritano di certo del fatto che in tanti di questi processi le vittime altro non sono che persone ordinarie, molto semplici, lavoratori dipendenti, parenti delle vittime, pensionati o dei “poveri cristi”, che non sanno dove sbattere la testa. Ma che sono costretti a convivere con problemi sia processuali-penali, sia assistenziali e previdenziali, al di sopra delle loro possibilità. E pur essendo portatori di interessi pubblici e collettivi, quali la ricerca di verità e giustizia, vengono maltrattati alle volte persino da qualche magistrato del PM o della giudicante e soprattutto considerati con poca dignità e rispetto. Proprio per tutto questo (carenza di tutela normativa e rifiuto di quei comportamenti ingiusti e arroganti), viene riproposto all’inizio di ogni legislatura un nuovo disegno di legge costituzionale per sopperire a quel vuoto normativo, denunciato dallo stesso parlamento all’inizio della XIV legislatura. Invano, perché siamo ormai arrivati quasi al termine della XIX legislatura, ma la nuova e ultima proposta per una tutela in Costituzione delle vittime di reato sta arrancando nelle secche parlamentari, tra il Senato, che l’ha approvata in prima lettura sedici mesi fa, e la Camera, dove da parte di qualcuno si ripropongono gli ostacoli e le contrarietà iniziali, rimettendo in discussione l’accordo faticosamente trovato per il testo definitivo. Sembra quasi il gioco delle tre carte e si rischia di fare il giro dell’oca, azzerando tutto. Sulla pelle delle vittime.
Sconcerta poi il fatto che, a parole, non c’è politico che non si pronunci a favore di una norma di civiltà che si inserirebbe alla perfezione nel solco degli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che dell’art. 111 sul giusto processo: i principi e i doveri inviolabili di solidarietà, di uguaglianza e di pari dignità sociale, politica ed economica. E ciò anche in riferimento al processo penale, che è “giusto” se riguarda tutte le parti, comprese quelle più deboli e che per prime hanno sofferto a causa del fatto-evento reato. Lapalissiano, direi, e proprio per questo inaccettabile che si remi contro questa sacrosanta e semplicissima norma: “La Repubblica tutela le vittime di reato”, che tra l’altro si pone doverosamente sulla scia di regole e valori già sanciti dal diritto europeo e dalla Corte di Giustizia di Strasburgo fin dagli inizi di questo millennio. Vittime del reato che vanno tutelate sì per gli aspetti penali (come primariamente ci si era prefissi), ma anche in tutti gli altri, a volte complicati e angusti, meandri delle amministrazioni e degli enti assistenziali e previdenziali. Temere che questa riforma possa comportare minori tutele per gli incolpati nei procedimenti penali è fuori dalla realtà e dalle prospettazioni della norma, perché nessuno pensa che tutelare in Costituzione le vittime di reato possa o debba diminuire la tutela dell’accusato. In realtà, questo timore potrebbe celare la già citata insofferenza per la presenza della vittima e/o del suo difensore, con l’esposizione di tesi e prove contrapposte, così da complicare (diciamo così) l’altrimenti lineare corso del procedimento. Proponendo spiegazioni e riflessioni differenti, se non proprio alternative. Dilatando magari i tempi. Comprensibile che si possano non volere altri soggetti processuali alternativi e antagonisti, ma ciò non è giustificabile, né accettabile.
Istituzionalmente. Il legislatore deve garantire tutte le parti, la parità delle parti. Per la ricerca della verità. E per amministrare giustizia.
In conclusione, quindi, con l’approvazione nei tempi dovuti della riforma, si tratterebbe semplicemente di applicare un principio di umanità, di solidarietà e di uguaglianza nei confronti di chi, non per sua colpa, è stato colpito dal reato e chiede verità e giustizia.
Come si fa a negare questa richiesta di solidarietà, di uguaglianza, di verità e di giustizia?