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Corruzione

Direttiva europea anticorruzione: l’Italia davanti al ritorno dell’abuso d’Ufficio

Di Angelo Risi

14 APRILE 2026

Direttiva europea anticorruzione: l’Italia davanti al ritorno dell’abuso d’Ufficio

Il 26 Marzo 2026 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la proposta di Direttiva contro la Corruzione che impone a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea un comune riallineamento normativo dell'intera materia, con particolare riferimento alla necessità di instaurare un comune e condiviso standard minimo di norme penali incriminatrici, restando poi salva l’autonomia di ciascuno Stato nell’introdurre o mantenere norme o sanzioni più severe in questa materia (cfr § 3 dei “considerando” della premessa al testo).

Anche se a oggi la procedura di approvazione della Delibera Comunitaria non si è ancora perfezionata con l’approvazione finale da parte del Consiglio e pur tenendo conto del fatto che ciascuno Stato dispone di 24 mesi per il recepimento della Direttiva, fin d'ora si pone per tutti gli Stati aderenti un problema di natura Legislativa e quindi Politica. Questo perché il testo concordato impone necessariamente un confronto fra le singole fattispecie nazionali in vigore in ciascuno Stato e i principi comunitari espressi con la citata direttiva, con l’ovvia conseguenza che condotte oggi non punibili (o non più punibili) in Italia dovranno essere reintrodotte e lì dove le norme incriminatrici, pur se vigenti, abbiano un contenuto precettivo più limitato, esse dovranno essere modificate allo scopo, quanto meno, di individuare un’area di punibilità adeguata al modello europeo.

Per quanto attiene alla prima problematica e agli eventuali vuoti legislativi vale una prima riflessione, perché l’art. 7 della Direttiva, la cui rubrica si intitola «esercizio illecito di funzioni pubbliche», pur rifuggendo dall’uso della espressione «abuso d’ufficio» (significativamente cancellata rispetto al testo originario, proprio su pressante richiesta della rappresentanza italiana), evoca con nitidezza due elementi essenziali dell’abrogato articolo 323 CP. Prima, però, occorre ricordare che il paragrafo § 9 dei considerando che precedono il testo vero e proprio della Direttiva, fornisce all’interprete una precisa e vincolante chiave di lettura del medesimo testo dove si afferma che: «la Convenzione impone alle Parti di adottare le misure Legislative e le altre misure necessarie per conferire i caratteri di illecito penale alla corruzione, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro e di prendere in considerazione l'adozione di misure Legislative o altre misure necessarie per configurare come reato ulteriori condotte (quali l'abuso d'ufficio, il traffico di influenza e l'arricchimento senza causa).»

Se poi ci fossero dei dubbi sul fatto che l’ipotesi prevista dall’art. 7 della Direttiva, individua l’elemento oggettivo di tale reato nell’abuso della funzione pubblica, soccorre l’interpretazione letterale, lì dove si afferma che è necessario che gli Stati Membri costituiscano come reato «almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni…»

E allora non si può dubitare del fatto che le violazioni di legge commesse dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni integrino la nozione di abuso di potere che, a sua volta, costituiva il nucleo essenziale del vecchio articolo 323 CP. Il Parlamento Europeo nel prevedere la reintroduzione dell’abuso d’ufficio ha, altresì, inserito due limitazioni di cui occorrerà tener conto; la prima e più importante è che gli Stati Membri possano limitare l’applicazione del nuovo reato, a determinate categorie di Funzionari Pubblici, escludendone altri. Clausola di estrema delicatezza perché si presta a introdurre una sorta di area franca per taluni funzionari pubblici con evidenti profili di incostituzionalità, avuto riguardo al principio di uguaglianza sia nei confronti degli altri cittadini e sia all’interno della medesima categoria dei funzionari pubblici. Resta da vedere quali saranno i destinatari di questa specie di salvacondotto, posto che la Lega ha già anticipato che, alla peggio, essa dovrebbe identificarsi con i Sindaci dei Comuni allo scopo di esorcizzare la famosa“ paura della firma”. L’altra clausola, anch’essa di contenuto limitativo, prevista dal più volte citato art. 7 della Direttiva, prevede l’obbligo per gli Stati aderenti di costituire come reato almeno “determinate violazioni gravi della legge”.

Previsione dal contenuto oscuro che dovrebbe essere intesa, almeno in sede di prima esegesi, come limitativa della responsabilità penale alle sole violazioni di norme di legge primarie, con esclusione di quelle regolamentari avendo sempre come riferimento teorico l’interpretazione più consolidata dell’art. 323 CP che nella sua originale formulazione interpretava la nozione di abuso come condotta che poteva violare indifferentemente, sia le Legge che i Regolamenti. Pure ed egualmente rilevante è l’altra questione sopra accennata, questa volta relativa alla verifica sulla adeguatezza dell’attuale testo dell’art. 346 bis CP (traffico di influenze illecite), come già esistente nell’ordinamento nazionale e riformato sempre dalla Legge 114/2024 se posto a confronto con la formulazione dell’art. 6 della Direttiva Europea. Dall’indagine, pur dandosi atto delle differente strutturali fra le due formulazioni, emerge che il reato nazionale ha un ambito ben più ridotto. Innanzitutto, la norma del Codice Penale richiede, quale elemento essenziale, che la relazione fra chi agisce e il Pubblico Ufficiale sia una relazione effettivamente esistente mentre la norma comunitaria non prevede tale requisito; in particolare non è necessario che “l’indebito interessamento” venga richiesto nell’ambito di una relazione esistente o millantata con il Pubblico Ufficiale.

Ancora, la nozione di vantaggio nell’art 346 bis CP viene ancorata al denaro o ad altra utilità mentre l’art.6 della Direttiva si limita a richiedere un indebito vantaggio, senza ulteriori specificazioni. E infine nel caso di mediazione illecita, l’art. 346 bis CP pretende che le relazioni del mediatore con il Pubblico Ufficiale debbano essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e debbano essere esistenti (e non solo asserite). Di contro l’art. 6 della Direttiva non richiede nessuno di tali requisiti. L’art. 346 bis CP dovrà quindi essere rivisto, adeguato e inevitabilmente ampliato nella sua portata.

A fronte di questa ricostruzione dell’attuale assetto normativo e dal confronto con quanto previsto dalla Direttiva Europea, come condivisa da molti interpreti e, per quanto occorra, anche dalla relatrice del provvedimento comunitario che ha dichiarato che l’Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie, tra le più gravi nell’ambito dell’abuso, è fin d’ora ampiamente prevedibile che l’attuale Governo non assumerà alcuna iniziativa. Ciò sulla base della tesi in forza della quale il vigente assetto normativo prevederebbe o ricomprenderebbe già tutte le fattispecie di origine comunitaria, senza la necessità di ulteriori interventi sostitutivi o integrativi. Una tale situazione esporrà, con ogni probabilità, l’Italia a una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per il mancato recepimento della normativa nazionale: procedura attivabile d’ufficio o anche su segnalazione di privati. Non è superfluo ricordare che alla data del 30.1.2026 le infrazioni a carico dell’Italia sono 75 di cui 59 per violazione del Diritto dell’Unione e 16 per il mancato recepimento di Direttive.

In caso di compimento dell’intera (e articolata) procedura d’infrazione il tutto si risolverebbe con l’applicazione di una sanzione pecuniaria parametrata alla durata della violazione: detta penalità per l’Italia è non inferiore a 11.489 euro per ogni giorno di ritardo ma può essere aumentata fino a 20 volte a seconda della gravità della omissione. Nel recente passato vari Governi hanno affrontato situazioni analoghe e protrattesi per molti anni senza subire particolari contraccolpi e corrispondendo senza strepiti la sanzione imposta.

Un altro mezzo per porre rimedio ad una eventuale situazione di stallo è costituita dalla possibilità di investire della questione la Corte Costituzionale, possibilità già paventata dall’attuale Presidente della Corte subito dopo la approvazione della Direttiva, allorquando ha invitato la politica a” prendere atto” delle decisione comunitaria. Esternazione non disinteressata poiché la Corte Costituzionale – non senza un certo imbarazzo – si è già occupata dell’intervenuta abrogazione dell’art 323 CP, sia pure in relazione agli obblighi discendenti dalla precedente convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, resa esecutiva in Italia con Legge 3.8.2009 n.116 e non con riferimento alla nuova fonte Comunitaria.

Con la sentenza n. 95 del 2025 la Corte ha però dichiarato la inammissibilità delle plurime questioni poste sia da Giudici di merito che dalle stessa Corte di Cassazione, aderendo alla tesi spesa dall’Avvocatura di Stato e dall’Unione delle Camere penali italiane costituitasi in giudizio in qualità di “amicus curiae”, senza entrare nel merito delle questioni di Costituzionalità proposte e non affrontando il vero tema posto e cioè se l’abrogazione dell’art. 323 CP fosse o meno conforme agli obblighi internazionali precedentemente assunti dall’Italia in materia di lotta alla corruzione.

L’argomento adottato dal Collegio per dichiarare la inammissibilità dele questioni sottoposte al suo vaglio è meritatamente inquadrabile nella categoria delle motivazioni perplesse o contraddittorie perché, dapprima si afferma la ammissibilità delle, così dette, questioni di Legittimità in “malam partem” in materia penale e cioè di quelle questioni che, se fondate, porterebbero alla dichiarazione di illegittimità di una norma abrogatrice, con riviviscenza della precedente norma incriminatrice; e ciò proprio in caso di norme emesse dall’Italia in violazione di obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi degli articoli 11 e 117 della Costituzione, come in effetti prospettato dai rimettenti. Salvo poi di dichiarare di volersi allineare con quelle del tutto opposte decisioni con le quale la medesima Corte, in precedenza, aveva dichiarato la inammissibilità di questioni relative all’art. 323 CP; eccezioni prospettate sempre in occasione delle numerose modifiche Legislative che nel tempo ne avevano significativamente ristretto l’ambito applicativo. Quindi, a seguire il non lineare ragionamento delle Corte, poiché in precedenza erano state dichiarate come inammissibili le questioni di Legittimità Costituzionale prospettate con riferimento alle modifiche in senso restrittivo dell’art. 323 CP sempre per il mancato rispetto di accordi internazionali, a maggior ragione ciò doveva essere deciso nel caso di una norma totalmente abrogatrice della fattispecie. In realtà dalla lettura dell’Ordinanza della Corte emerge, * perché ciò viene chiaramente estrinsecato, l’imbarazzo di porre in essere una vera e propria invasione del campo formalmente riservato al potere Legislativo poiché, si ribadisce, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma abrogatrice di un reato per contrasto con gli accordi Europei che tale norma impongono, renderebbe manifesta una vera e propria inadempienza del Potere Politico a un preciso e vincolante obbligo Costituzionale, quale quello derivante dal rispetto degli obblighi internazionali assunti.

Poiché i casi di inadempienza del Legislatore, non solo nel campo del recepimento delle Direttive Comunitarie, ma in moltissime situazioni che permangano prive di disciplina, pur se caratterizzate all’interno della Collettività da una profonda e condivisa necessità di regolamentazione (basti citare l’esigenza di una precisa previsione Legislativa di tutta la vicenda relativa al fine vita, ancora oggi affidata ad una sentenza interpretativa della Corte), s’impone una riflessione su quali siano i mezzi attraverso i quali l’attuale Costituzione tuteli la credibilità internazionale della Nazione o la medesima Collettività.

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